(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario - n. 21 del 20 maggio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e principi 1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4, primo comma, numero 10), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 1ยบ aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti), e in armonia con la normativa statale vigente, detta disposizioni urgenti relative ai beni del demanio marittimo e idrico, attesa anche l'emergenza epidemiologica COVID-19 e nel rispetto degli obblighi di compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica.