(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario - n. 21 del 20 maggio
  2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e principi 
 
  1.  La  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  in   attuazione
dell'art. 4, primo comma, numero 10), dello  statuto  speciale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 (statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001,  n.  265  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo,  nonche'
di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del
decreto legislativo 1ยบ aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia  concernenti  il
trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti), e in
armonia con la normativa statale vigente, detta disposizioni  urgenti
relative ai  beni  del  demanio  marittimo  e  idrico,  attesa  anche
l'emergenza epidemiologica COVID-19 e nel rispetto degli obblighi  di
compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica.